articolo di Valter Rapizzi

Pubblicata la Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2. “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/corrente/attach/l201502.pdf

Un riferimento alle piscine al punto 9 dell’Art. 9, relativo alle “Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari”. Cita testualmente “ In conformità di quanto previsto dall’articolo 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012), le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. In deroga all’articolo 50 della l.r. 5/2012, per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell’assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell’impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 14.

Il regolamento di attuazione della Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2. per gli agriturismi, che dovrebbe essere pubblicato entro 180 gg, definirà le misure idonee a garantire la sicurezza dell’impianto.

Cercando il riferimento all’Art. 50 Capo VII della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (finanziaria 2012) http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2012/18/attach/l201205.pdf intitolato Disposizioni in materia di sicurezza nelle piscine ad uso natatorio leggiamo testualmente :
(Disposizioni per dotazione personale nelle piscine ad uso natatorio)
1. Al fine di assicurare le esigenze di carattere unitario, si dispone che le piscine ad uso natatorio classificate ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 16 gennaio 2003, e della Disciplina interregionale delle piscine approvata dal coordinamento interregionale nella seduta del 22 giugno 2004 nella categoria delle attività ad uso turistico ricettivo ed agrituristico si conformano, nelle more della definizione del regolamento di attuazione, come previsto dall’articolo 10 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) ai requisiti relativi alla dotazione del personale assistente di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Ai fini di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell’impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara di assumere personalmente le funzioni. Sono individuati, inoltre, l’assistente ai bagnanti, qualora ritenuto necessario, nonché l’addetto agli impianti tecnologici, nel rispetto della normativa in materia vigente.
3. Per quanto concerne le piscine facenti parte di condominii valgono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza previsti dai rispettivi regolamenti condominiali e interni alla struttura.

È inoltre da ricordare che la Giunta Regionale del 28 aprile 2003, con atto n. 119-9199 deliberava :
­ di recepire l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato il 3 marzo 2003 sulla G.U. n. 51;
­ di prevedere con successivo provvedimento la regolamentazione relativa al punto 3 comma 2, al punto 3 comma 3, al punto 7 comma 1, al punto 8 e al punto 9 che l’Accordo demanda alla competenza della Regione;
­ in attesa della emanazione della regolamentazione regionale dei punti su citati, restano in vigore le disposizioni tecniche previste dall’allegato 1, dall’allegato 2 e dall’allegato 3, escluso il punto 1.3, all’Atto di Intesa tra Stato e Regioni n. 32 del 17 febbraio 1992.

A tutt’oggi non ci risulta che la Regione Piemonte abbia emanato il regolamento.