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Domanda 1:
Abbiamo costruito una piscina in provincia di Como in un complesso di nuova costruzione di nr.3 unità abitative di 3 proprietà differenti. In base alla vigente normativa, questa situazione risulta come piscina residenziale o piscina ad uso privato? In che momento scatta l’obbligo di seguire la normativa come piscina pubblica?
Risposta 1:
La classificazione della piscina dipende dal tipo di edificio o dall’attività che si svolge nell’edificio di cui la piscina è pertinenza.
Nel caso specifico:
– se il complesso si è costituito come condominio (CF e amministratore), la piscina è una tipo2 ( classe B ai fini della gestione)
– se non c’è il condominio è una piscina domestica al servizio di 3 unità abitative
Se però uno o più appartamenti sono affittati ad uso turistico, il suggerimento è di considerarla di tipo2 (classe A2 turistica per la gestione).
La classificazione delle piscine, per quanto riguarda la costruzione è normata dalla UNI 10637, per quanto riguarda la gestione dalla regolamentazione regionale che, per la Lombardia, è la DGR 8/2552 del 2006.
Domanda 2:
Quando il numero di unità abitative trasforma la piscina da uso privato a pubblico? una volta superato le 4 unità?
Risposta 2:
Come scritto prima, la classificazione della piscina dipende dal tipo di edificio di cui è pertinenza. E’ quindi il committente che deve dirvi di che edificio si tratta, non il contrario anche perché un condominio può essere costituito anche con soli due appartamenti (sopra gli 8 è obbligatorio).
Domanda 3:
– se una volta realizzata la piscina, viene cambiata la destinazione e costituito un condominio, la vasca e l’impianto vanno modificati in base alla normativa vigente?
– se una volta realizzata la piscina, una unità viene destinata ad affitto, la vasca e l’impianto vanno modificati in base alla normativa vigente?
Risposta 3:
La DGR Lombardia non impone l’obbligo di adeguamento delle piscine esistenti, il proprietario però, al momento del cambio di destinazione d’uso, dovrà adeguarne la gestione.
I due quesiti posti ci fanno però pensare che il vostro cliente abbia già idea di trasformare l’immobile in “qualcos’altro”. Se così fosse, il nostro suggerimento è di progettare da subito l’impianto e la morfologia della vasca, per una tipo2. Rammentiamo che la versione 2024 della UNI 10637 semplifica le caratterstiche dell’impianto per le vasche fino a 100 mq. (ad es. decade l’obbligo del doppio filtro).
Domanda:
vi sottoponiamo un quesito in merito all’applicazione dell’aliquota IVA su alcuni interventi che abitualmente eseguiamo su piscine esistenti.
Il commercialista di un ns. cliente ci ha inviato una mail nella quale viene richiesta l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%, con riferimento a specifiche norme, per i seguenti lavori:
1) rifacimento del rivestimento in PVC della piscina;
2) rifacimento/sostituzione del quadro elettrico.
Fino ad oggi, sulla base delle indicazioni ricevute, per questa tipologia di interventi abbiamo sempre applicato l’aliquota IVA ordinaria al 22%.
Vi chiediamo pertanto un vostro parere in merito:
– se l’interpretazione fornita dal commercialista del cliente sia corretta;
– se vi risultino chiarimenti normativi o modifiche recenti che giustifichino l’applicazione dell’IVA al 10% per tali interventi;
– e, più in generale, quale sia l’aliquota corretta da applicare in casi analoghi.
Risposta:
il quesito andrebbe inoltrato al fiscalista dell’Associazione ma, da una prima lettura, concordo sull’applicazione dell’iva al 10%. L’iva al 22% si applica solo per le abitazioni di lusso (da verificare che non sia questo il caso).
Sul nostro sito c’è un articolo in proposito. È del 2020 ma la parte relativa all’iva non è cambiata:
L’aliquota IVA per la costruzione di una piscina privata – Progettazione, consulenza, formazione nel settore delle piscine
Risposta:
La UNI 10637.2024 definisce le caratteristiche degli impianti di trattamento acqua nelle piscine ad uso pubblico e, nel testo, richiama altre norme tecniche altrettanto importanti (UNI EN 15288, UNI EN 13451, ecc.). Per le piscine domestiche le norme da seguire sono le UNI EN 16713 (parti 1,2 e 3) E UNI 16582 (parti 1, 2 e 3).
Tutte queste norme le potete leggere attivando il servizio di visualizzazione che Acquanet offre gratis ai propri soci (verifica se lo hanno mai attivato e, nel caso, ricorda che puoi attivarlo al momento del rinnovo 2026).
Vanno poi verificate anche le prescrizioni legislative locali (per la Lombardia la DGR 8/2552 del 2006) che potete trovare su internet, ad es. qui: Leggi regionali per le piscine – Progettazione, consulenza, formazione nel settore delle piscine.
Domanda:
L’amministratore di un condominio, nostro cliente, ci ha sottoposto quello che vorrebbe rendere ufficiale come regolamento per il buon funzionamento della piscina.
È il primo condominio che ha con un impianto piscina ed è molto preoccupato di non rispettare le regole e visto che ha la responsabilità vorrebbe essere più sicuro possibile.
Ho guardato nel sito di Acquanet e mi sembra di non aver trovato nulla, avete una linea guida per la gestione delle piscine condominiali da poter verificare con quelle che abbiamo in uso?
Solitamente poniamo questi cartelli con le indicazioni (divieti e obblighi) di comportamento e anche cartelli relativi alla profondità della piscina.
È OBBLIGATORIO
Rispettare gli orari della piscina
Prima di entrare controllare la profondità
Farsi la doccia prima di entrare e passare nella vasca lavapiedi
Usare i servizi igienici
Uso della cuffia
I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati
È VIETATO
Vietato tuffarsi dal bordo piscina
Vietato correre sul bordo piscina
Vietato spingere
Vietato bere e mangiare
Entrare in piscina con animali
Giocare con palloni e materassini
Usare la piscina nelle ore notturne
E la scheda controllo parametri riferite alle vasche minori di 100m2 – piscine condominiali appartenenti al tipo 2.
Risposta:
Gli elementi essenziali che devono apparire nel regolamento sono trattati nelle Leggi e DGR regionali. La Regione Marche prevede quanto vedete nell’immagine sotto.
Non conoscendo le peculiarità della piscina e del condominio, non entriamo nel merito di quanto propone l’amministratore salvo segnalare che sarebbe meglio esplicitare gli orari di apertura anziché scrivere solo “Rispettare gli orari della piscina”.

Domanda:
Quali sono gli interventi che obbligano una piscina a mettere a norma la parte strutturale in Lombardia? Nel caso di una piscina in Lombardia antecedente al 2006, a skimmer, con una superficie maggiore di 100mq (per le A2) o 150mq (per le B) quali sono gli interventi che obbligano a trasformare la piscina da skimmer a sfioro? L’innalzamento della profondità (della zona tuffi ad esempio) è considerata una modifica che obbliga all’adeguamento (da skimmer a sfioro)?
La sostituzione degli accessori (skimmer e bocchette) magari con lo spostamento dalla loro posizione originaria e/o l’aggiunta di altri obbliga all’adeguamento?
Il rifacimento del marciapiede? Magari cambiando anche le larghezze?
Risposta:
La DGR Lombardia è piuttosto generica e lascia spazio a tutte le possibilità. l’Associazione generalmente intende la ristrutturazione dei componenti che non sono a norma, come ad esempio aumentare il numero degli skimmers, come interventi che obbligano all’adeguamanto.
Il sollevamento del fondo ed il marciapiede no.
Se i componenti vengono solamente sostituiti non c’è l’obbligo di adeguamento, perchè è manutenzione ordinaria. D’altra parte, è lo stesso per la certificazione di conformità: se cambi il numero dei componenti la devi fare e devi quindi mettere tutto a norma
Domanda:
I 2 corrimano da dover installare in una piscina pubblica (avente prima la spiaggetta e poi le scala), devono essere posti sia sulla spiaggetta che sulla scala ?
Ho consultato la Normativa UNI 13451 – 2:2020 ma non mi è chiaro se debbano essere anche a servizio della spiaggetta.

Risposta:
Si conferma che la norma raccomanda l’utilizzo del corrimano, senza però fornire ulteriori specifiche tecniche. Ne deriva che la valutazione, tramite analisi del rischio, e la relativa responsabilità ricadono su chi provvederà all’installazione dell’accessorio.
Domanda:
Volendo adesso costruire la piscina ad uso privato ma con l’intenzione in un secondo tempo di trasformarla ad uso pubblico, sarebbe possibile usufruire dell’Iva agevolata al 10% mettendo gli impianti ad uso privato ma con predisposizione ad uso pubblico? O perderebbe il diritto?
Risposta:
Non abbiamo notizie di cosa può succedere se una piscina realizzata come privata con l’iva al 10% viene poi gestita come piscina ad uso pubblico.
Pensiamo dipenda anche dal contratto che viene stipulato tra il privato proprietario ed il gestore del servizio turistico.
Questo argomento rientra nelle pieghe di difficile interpretazione, soggetto alla discrezionalità di un eventuale funzionario che sia chiamato ad esprimersi.
Se l’immobile non cambia di proprietà e/o destinazione d’uso, molto probabilmente non verranno richieste integrazioni, ma non siamo in grado di darvi la certezza che questo avvenga.
Domanda:
Ci hanno chiamato per fare manutenzione in un condominio di 8 appartamenti con piscina costruita nel 2013 e quindi l’impianto non rispetta le normative andate in vigore nel 2024.
Si devono mettere a norma con impianto o possono andare con deroghe?
Anche se la piscina è stata costruita prima della normativa, mi confermate che è obbligatorio il responsabile impianto?
Risposta:
Le deroghe andavano presentate entro il 31/3/16. Se sono state presentate, la piscina può restare com’è, altrimenti va adeguata (art. 19 LR N°8/2006 & aggiornamenti successivi)
Il responsabile impianto è obbligatorio.
Art. 23 Responsabile della piscina.
1. Il responsabile della piscina è l’amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto.
2. È individuato l’addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
Domanda:
Con la presente, chiediamo gentilmente un aggiornamento sulle detrazioni fiscali presenti nell’anno 2026 in genere. Chiediamo anche per una situazione specifica, per quanto riguarda la ristrutturazione di una piscina, con eventuale inserimento di pompa di calore, quali pratiche e quali detrazioni bisogna richiedere ?
Risposta:
In generale non ci sono novità rispetto allo scorso anno.
Per la pompe di calore potete leggere questo articolo.
Vi suggeriamo comunque di confrontarvi anche col Vostro commercialista.
Abbiamo poi già chiesto al fiscalista dell’Associazione di scrivere un articolo riassuntivo sulle detrazioni che metteremo on-line non appena pronto.
Domanda:
In una piscina ad uso pubblico, quali sono le dimensioni delle aperture ammesse per il vano tapparella?
Risposta:
La Norma UNI EN 13451-1:2021 al Punto 4.7.2.4 Intrappolamento della testa o del collo prevede una apertura ≤110mm o ≥230mm.
Fermo restando che la stessa norma prevede la possibilità di eseguire una valutazione del rischio caso per caso, nel pubblico devono essere sempre evitate aperture fra 11 e 23 cm, quindi l’apertura di uscita della tapparella deve avere altezza inferiore a 110 o superiore a 230 mm.
Vanno distinte due situazioni.
Dal punto di vista delle leggi regionali, vi sono alcuni casi, limitati a qualche Regione, dove la legge regionale sugli agriturismi lo consente.
Dal punto di vista impiantistico, però, ricordiamo che è SEMPRE obbligatorio rilasciare la certificazione di conformità e quindi vanno rispettate le norme tecniche riguardanti le piscine di tipo A2.
Quindi, di fatto, la risposta è NO. Una piscina ad uso di un agriturismo è una piscina turistico-ricettiva di tipo A2 secondo le norme tecniche vigenti ed essendo obbligatorio rilascaire una certificazione di conformità secondo un Decreto Ministeriale, il DM 37/08, esiste di fatto una legge che impone di seguire le norme tecniche, il che prevale sulle eventuali leggi regionali.
La norma UNI 10637:2024 consente di ridurre la portata fino al 50% nei periodi di mancato utilizzo della piscina, cioè la notte e durante i momenti di chiusura. In questa situazione è possibile ridurre la portata mediante l’utilizzo di una pompa a velocità variabile.
Non esistono riferimenti certi, perchè la quantità di acqua evaporata da una piscina dipende da molti fattori, estremamente variabili, quali la temperatura, l’umidità relativa, l’incidenza della esposizione solare, il vento e quanto l’acqua iene mossa (ad esempio con la presenza di giochi d’acqua).
Un riferimento normativo si trova nella UNI EN 17645:2021 “Domestic swimming pools – Environmental performance efficiency – Performance evaluation, methodology, and classification of the use of outdoor pools and their equipment” al punto 4.3.4 Water losses due to evaporation: During the typical 5 months bathing period scale, on uncovered outdoor basins exposed to winds of 1 to 4 m/sec. and containing water at between 25°C and 28°C, an average daily volume of losses during the bathing season of 6 l/m2 (6mm/24h) should be taken into consideration
Tradotto: Durante il tipico periodo di balneazione di 5 mesi, su una vasca senza copertura esposta a venti da 1 a 4 m/se, e contenente acqua a temperatura compresa tra 25°C e 28°C, va tenuto in considerazione un volume medio giornaliero di acqua persa durante la stagione balneare pari a 6 l/m2 (6 mm/24h).
Domanda:
È possibile comprare un fac-simile editabile di un manuale di uso e manutenzione di una piscina interrata, da consegnare al cliente a costruzione piscina finita?
Risposta:
Non ci sono Fac-simile perché il manuale deve essere personalizzato sulla singola piscina. In particolare va considerata la tipologia della piscina, il tipo di cliente (privato, struttura ricettiva, pubblica) e la componentistica installata.
La situazione dei bonus fiscali per la ristrutturazione (edilizia, energetica e 110%) hanno diffuso molte speranze ed aspettative. L’unico bonus utilizzabile nel settore delle piscine è però quello per la ristrutturazione edilizia del 50%. Leggi qui
Domanda:
Mi trovo a dover dimensionare un’impianto per una vasca idromassaggio da realizzare all’interno di una vasca natatoria ad uso collettivo ma ho la seguente domanda da fare.
La spa ha le seguenti dimensioni: mt 3×2.5 con un livello dell’acqua di 1 mt, circolazione a skimmer. 6 postazioni idro con 2 bocchette per postazione e 6 geyser. Ai fini del calcolo del tempo di ricircolo per dimensionare correttamente l’impianto di filtrazione devo considerare 1 m3/h in più per ogni postazione?
Il tempo di ricircolo è di 2,5 ore avendo la profondità compresa tra 0,6 e 1.35 mt oppure la vasca essendo considerata come gioco d’acqua è di 1 ora?
Posso utilizzare un filtro a cartuccia rispettando la velocità di 35 m/h?
Risposta:
come indicato dalla norma UNI 10637 par. 5.4.1.
Nel caso di vasche polifunzionali o con profondità diverse, la portata totale dell’impianto deve essere calcolata:
[…]
applicando ad ogni volume, come integrato nel punto elenco 1), il tempo di ricircolo previsto dal prospetto 3;
eseguendo la sommatoria delle portate così calcolate.
[…]
Nel caso di vasche con presenza di giochi d’acqua (vedere punto 3.21) la portata di ricircolo, calcolata secondo il prospetto 3, deve essere incrementata di 1 mc/h per ogni postazione (vedere punto 3.37).
L’impianto di ricircolo deve essere dimensionato zona per zona, per garantire in ogni zona il tempo di ricircolo previsto dal prospetto 3.
Il prospetto 3 fa riferimento ai tempi di ricircolo ovvero alle ore di filtrazione in base alla destinazione d’uso e alla profondità di acqua.
Nella Sua richiesta, non è specificato ma lo diamo per scontato che l’impianto di filtrazione sarà unico sia per la zona adibita all’attività natatoria che per la zona idromassaggio.
Pertanto, se il volume d’acqua della zona adibita a idromassaggio è pari a 3×2,5xH1= 7,5 mc -> nel prospetto 3 leggiamo che con profondità compresa tra > 0,6 m e ≤1,35 m le ore di filtrazione sono pari a 2,5 pertanto la portata calcolata sarà: 7,5 mc / 2,5 h = 3 mc/h ai quali andiamo ad aggiungere 6 mc/h (una per ogni postazione idromassaggio; il numero delle bocchette dedicate per ciascuna postazione non influisce sul calcolo della portata).
Per quanto riguarda i 6 geyser, se fanno parte delle 6 postazioni, quindi se 1 postazione è composta da 2 bocchette idro + 1 geyser è corretto calcolare 6 mc/h totali in più, se invece i 6 geyser sono altre 6 postazioni in più rispetto a quelle idromassaggio allora dovranno essere sommate quindi 6 mc/h + 6 mc/h.
Per quanto riguarda l’utilizzo del filtro a cartuccia, al par. 5.4.4.4 è chiaramente indicato che La velocità di filtrazione per i filtri a cartucce deve essere ≤ 1 m/h. Si consiglia di valutare il dimensionamento dell’eventuale filtro a cartuccia tenendo in considerazione che, avendo un’ottima capacità filtrante, ed essendo una piscina pubblica, il filtro/i si sporcheranno velocemente e si dovrà dar seguito ad una manutenzione giornaliera importante.
Domanda:
In qualità di associato, mi permetto porgere i seguenti quesiti:
ricevuto l’incarico di addetto agli impianto tecnologici per una piscina “gruppo A2”: piscine a uso collettivo, destinate all’uso esclusivo da parte degli ospiti, clienti o soci di strutture adibite alle seguenti attività stagionale.
le attività e misurazioni giornaliere e le attività settimanali di pulizia filtro e accessori, possono essere delegate al responsabile della piscina?
il committente ci ha richiesto interventi quindicinali, oltre alle attività di inizio e fine stagione.
avete suggerimenti da condividere a tal proposito?
Risposta:
Ipotizzando che la piscina in questione sia in Puglia, la questione è definita dalla Vostra LR à°35 / 2005, in particolare dall’art.16, che prevede che:
Ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità complessiva, le piscine devono disporre delle seguenti figure professionali:
a) assistente bagnanti;
b) addetto agli impianti tecnologici.
La figura dell’addetto agli impianti tecnologici è definita nell’art. 18:
L’addetto agli impianti tecnologici, in possesso di specifica competenza tecnica, garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienici e ambientali di cui all’articolo 9. I relativi compiti possono essere affidati anche a ditte esterne mediante apposite convenzioni.
Nel Vostro caso, il possesso della “competenza tecnica” richiesta è dato dai 40 anni di attività.
Se però intendete inviare persone assunte da meno di 4 anni, meglio che questi possano dimostrare la propria competenza avendo quantomeno frequentato corsi per manutentore di impianti di piscina.
Sulla questione dei codici ATECO suggeriamo la lettura di questo articolo che parla anche della manutenzione.
Domanda:
Stiamo riscontrando difficoltà nel reperire acqua ossigenata classificata PT5.
Abbiamo già contattato i nostri fornitori abituali i quali purtroppo non commercializzano il prodotto con classificazione PT5, ma esclusivamente PT4 oppure senza classificazione PT. Posso sapere anche se l’IPOCLORITO DI SODIO è diventato obbligatorio PT5? Vi chiedo gentilmente se potete indicarci eventuali fornitori o canali attraverso i quali sia possibile reperire acqua ossigenata PT5.
Risposta:
L’autorizzazione PT5 è necessaria per l’utilizzo di disinfettanti nell’ambito del trattamento dell’acqua potabile, anche per l’ipoclorito; per le piscine per le quali serve l’autorizzazione PT2.
Per la fornitura è più probabile trovarli presso fornitori generalisti di prodotti chimici per l’industria e non da distributori di prodotti per piscina.
Le disposizioni relative le vaschette lavapiedi sono regionali. E’ sempre bene controllare il contenuto delle leggi regionali quando presenti. In caso assenza di legge regionale, per sicurezza, meglio contattare l’ASL di competenza.
Domanda:
avremmo bisogno di informazioni per mettere a norma il nostro nuovo show room.
Chiediamo informazioni specifiche, normative e consigli pratici, sullo stoccaggio, finalizzato alla vendita, dei prodotti chimici per piscine.
Rimiamo in attea di un riscontro.
Risposta:
vi allego la risposta del nostro referente: per la messa a norma dello show room serve un consulente per la sicurezza che stenda un DVR e lo stoccaggio dei prodotti rientra nel documento. Il consulente di Acquanet, dott. Pietro Bordonali, può solo limitarsi solo a dare consigli di carattere pratico su come evitare situazioni pericolose.
Domanda 1:
Avrei bisogno di un consiglio in base alle vostre conoscenze, anche legate alle responsabilità come manutentori e impiantisti Piscine.
Oggi un mio cliente mi ha chiesto di montargli una pompa che ha comprato su Internet, ignorando una mia offerta precedente. Chiedo dunque che tipo di problematica si può creare in quanto la pompa non è garantita da noi come azienda venditrice, ma a noi come installatori viene richiesto di andare a intervenire sull’impianto, modificandolo in quanto installiamo una pompa e nello stesso tempo abbiamo una garanzia da dare sul montaggio. Nel momento in cui la pompa non dovesse funzionare correttamente e ci fossero poi dei problemi, potrebbe essere difficile stabilire qual è la causa, per cui cosa mi consigliate fare?
Vorrei rispondere in merito a questa richiesta in modo professionale e cercando di tutelarmi di fronte a queste richieste, eventuali.
Risposta 1:
Premesso che il quesito è più legale che tecnico ed andrebbe posto al Vostro avvocato, l’installazione di un componente presuppone che l’installatore ne approvi la conformità, ovvero che quel componente è adatto a quell’impianto. Tenete poi presente che se la pompa acquistata dal Vostro cliente è identica a quella esistente, si tratta di manutenzione ordinaria ed ognuno risponderà del suo (voi per il montaggio, il venditore della pompa per il prodotto), se invece la pompa fosse, diversa, per caratteristiche tecniche, da quella attualmente installata, l’intervento si configura come manutenzione straordinaria e quindi soggetto a rilascio di una nuova Di.Co.
Domanda 2:
Grazie intanto per il supporto, in realtà non ho specificato che la pompa è un modello completamente diverso da quello esistente e presente nell’impianto, era una pompa da 2 HP a velocità fissa TIFON , avevamo fatto dei preventivi per delle pompe che ritenevamo idonee, mentre il cliente ne ha comprato una 2 HP ma a velocità variabile, ma di modello diverso (AQAGEM) .
Per questo che mi chiedevo appunto come procede, e si so che andrebbe rilasciata una nuova Dichiarazione di Conformità. E per questo preferivo prendere la strada di non accettare il lavoro, dato che la scelta è avvenuta senza prima consultarci e senza metterci in condizioni di valutare il prodotto da sostituire nell’impianto.
Risposta 2:
Per i quesiti tecnici specifici, relativi alle tipologie di pompe, deve rivolgersi ad un progettista. Se ritenete la scelta del cliente non idonea, meglio non installare quel componente perché sapete già che potrebbe portare ad un peggioramento delle performance dell’impianto di trattamento acqua.
Le norme UNI sulle coperture non rientrano tecnicamente nelle disposizioni obbligatorie, si tratta di disposizioni tecniche volontarie, che però rappresentano la “buona regola dell’arte”.
Nel malaugurato caso di incidente che coinvolga una copertura, quindi, va visto cosa è stato offerto, e come.
Caso1
Se nel preventivo non c’è nessun riferimento alla sicurezza, e magari c’è una nota bene evidente che raccomanda di non fidarsi del fatto che la copertura garantisca la sicurezza, soprattutto per i bambini che devono essere sempre e comunque sorvegliati, allora l’eventuale responsabilità non è dell’installatore.
Attenzione anche a quello che si dice a voce! In questo caso NON si deve mai parlare di sicurezza della copertura.
Caso2
Se si scrive nel preventivo “Copertura di sicurezza”, o lo si dice a voce al cliente, allora la copertura deve dimostrare di possedere requisiti di sicurezza. Certamente, il rispetto della norma UNI 1178 è un metodo sicuro per non essere esposti a possibili contestazioni, se sono rispettati sia i criteri di costruzione che di installazione della copertura.
La certificazione francese NF P 90-308,per essere equivalente, deve avere criteri almeno altrettanto rigorosi della norma UNI, o maggiormente rigorosi. In tutta la Comunità Europea è possibile utilizzare norme tecniche anche di Paesi diversi da quelli in cui avviene la vendita o l’installazione di un prodotto, anche perché, come detto, non si tratta di leggi ma di norme volontarie.
Il consiglio è sempre quello di tutelarsi nel modo più ragionevole, e quindi non vendere mai la copertura infondendo nel cliente la certezza che possa prevenire qualunque incidente. Fornire sempre manuali correttamente redatti, dove scrivere sempre che i bambini devono essere comunque sorvegliati.
Domanda:
In una piscina condominiale, esiste una normativa che regola il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente in vasca? O un numero massimo nella zona solarium/esterno vasca? Ci interesserebbe per una vasca in Lombardia.
Risposta:
La DGR Lombardia sulle piscine che può trovare sul nostro sito prevede un massimo di 1 bagnante ogni 2 metri quadri di vasca. Per il solarium non prevede limiti.
Domanda:
Ho una casa in Umbria adibita a locazione turistica non imprenditoriale. Viene affittata a singole famiglie, una famiglia per volta. La casa ha una piscina di pertinenza di m 12 x 6, la profondità è per metà di 1 metro poi c’è una discesa e una parte più fonda a tramoggia che raggiunge la profondità massima di m 2,20. Come è classificata questa piscina e che norme devo seguire?
Risposta:
Ai sensi dell’art 3 comma 4 della LR Umbria del 6/2/2007 la piscina in questione va considerata di categoria “A/2 piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e agrituristiche, a disposizione
esclusiva degli alloggiati (…)”
Leggendo il sito della Regione Umbria però non troviamo la situazione descritta perchè l’affitto di CASE PER VACANZA sembra essere permesso solo in forma imprenditoriale:
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Le Case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale, all’interno delle quali non possono esservi persone residenti.
Come Associazione dei costruttori di piscine, il nostro consiglio non può che essere restrittivo e che quindi la piscina in questione sia considerata A2, dotata di centralina di controllo e dosaggio dei prodotti disinfettanti e che il proprietario rediga procedure di autocontrollo e stenda un regolamento d’uso. Nulla vieta che il proprietario si rivolga ad alla locale associazione delle strutture extra-alberghiere per avere il loro parere e poter quindi decidere come procedere in maniera consapevole.
Domanda:
La presente per chiedere se, tra le varie normative per piscine pubbliche, è specificata in qualsiasi modo la presenza nei pressi della piscina di un bagno per disabili o in generale dei servizi igienici.
Risposta:
per prima cosa va definito meglio di che tipo di piscina pubblica si sta parlando in base alla classificazione che ogni Regione ha previsto nel suo quadro legislativo.
In Sardegna, la questione è normata dall’art. 7.5 dalla DGR del 2019 : Delibera.Regione.Sardegna.pdf. Se la piscina è una A2 o B basta ottemperare a ciò che è nell’Allegato 2: Allegato-2_Delibera-Regionale-Sardegna.pdf
Risposta:
Per la parte edile la SOA è la OG1.
Per gli impianti OG 11 e specializzazione OS 22.
Queste sono le principali, poi ce ne sono altre, siamo a disposizione per eventuali domande più specifiche.
Domanda:
Abbiamo provveduto a vendere una piscina a un cliente, piscina in panelli, con locale vano motori, in vtr già assemblato. Q
questa piscina poi la stiamo facendo montare in subappalto a un’altra ditta installatrice. A fine lavori, la ditta subappaltatrice, quale documenti ci dovrebbe rilasciare? E inoltre l’ingegnere, direttore dei lavori, quali documenti ci potrebbe richiedere?
Risposta:
L’impianto di trattamento acqua dovrà essere accompagnato da progetto, relazione tecnica, DI. CO.
Suggeriamo comunque di richiedere anticipatamente al direttore lavori quali documenti ritiene necessari.
Domanda:
Ci hanno chiesto un preventivo per una piscina di un b&b che però vorrebbero aprire anche agli esterni, praticamente a tutti, non solo agli ospiti del b&B.
La norma UNI su cui far riferimento a questo punto è la 10637 per piscine pubbliche?
La piscina è 15×7 con il bordo sfioro sul lato lungo.
Noi siamo nelle Marche e la legge a cui facciamo riferimento è la L.R. DEL 14/10/2013.
Quindi sarà una piscina ad uso pubblico come appunto per un B&B dove entrano gli ospiti, oppure una piscina pubblica dove possono entrare tutti indistintamente?
Spero di essere stata chiara.
Risposta:
In qualunque altra Regione, se la struttura ricettiva intende aprire la piscina anche a chi non pernotta nella struttura, questa va progettata come una Tipo 1. Il cliente dovrà poi gestirla come se fosse una A1: piscina pubblica.
Su questo punto la DGR 1431/2013 però non è chiara perchè le A2 – piscine ad uso collettivo, sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti o soci… (cosa significhi “in via principale” andrebbe chiesto alla ASL…).
Il mio personale suggerimento è quello che prima di affidarvi l’opera il cliente contatti il proprio Comune e la ASL locale per avere conferma che l’apertura a terzi non ne comporti il cambio di classificazione da A2 a A1.
Resto disponibile ad spiegare meglio, sia a Voi che direttamente al cliente, cosa comporta la trasformazione da A2 a A1.
Per le piscine ad uso pubblico il riferimento è la tabella A dell’Accordo 2003
Per le piscine ad uso domestico il riferimento è la norma 16713-3
Il documento di riferimento è “Linee guida per l’attività motoria e sportiva” del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, datato 7 maggio 2021. Le piscine sono trattate nell’allegato 6. Leggi qui
Il trasporto di anche solo una tanica di ipoclorito necessita del documento di trasporto in ADR, di corretta etichettatura, di tanica conforme e di estintore da 2 kg. Trattandosi di prodotti di categoria di trasporto 2 se ne possono trasportare al massimo 333 litri.
Domanda:
Dobbiamo preparare un preventivo per la piscina di una casa vacanze con 10 posti letto. La struttura viene affittata saltuariamente ad un unico cliente per volta per cui le persone appartengono al solito nucleo familiare. Vorremmo sapere se in questo caso dobbiamo attenerci alle regole dell’impiantistica facenti riferimento ad una piscina semi-pubblica oppure se il contesto da considerare è ancora quello di una piscina privata.
Risposta:
la classificazione di una piscina dipende dall’utilizzo e non dalla destinazione d’uso dell’immobile. Essendo l’utilizzo senza dubbio turistico, a nostro parere va progettata e realizzata come una Tipo 2.
Domanda:
Facciamo riferimento ad una ristrutturazione di una piscina costruita nei primi anni 2000, ad uso collettivo per agriturismo, in Umbria.
La piscina attualmente ha le dimensioni di m 15×30, altezza da 1,20 a 1,90 m e ha l’impianto a skimmer.
I clienti vorrebbero ridurre la dimensione della piscina, per ridurre i costi di gestione, a 10×15 m, altezza da 1,20 a 1,40 m.
Attualmente la piscina è a skimmer e vorrebbero mantenerla tale anche contro le nostre indicazioni.
Esistono deroghe speciali per tali situazioni?
Sono presenti degli incentivi per questi tipi di lavoro?
Risposta:
Il Regolamento Attuativo della LR 4/2007 sulle piscine prevede espressamente che debbano essere rispettate le “Norme UNI vigenti relative agli aspetti tecnologici ed impiantistici”. Non vediamo come la piscina in un agriturismo possa derogare dalle disposizioni previste dalle norme tecniche in vigore al momento della sua ristrutturazione che ne prevedono la trasformazione a sfioro.
Per quanto riguarda gli incentivi, vi suggeriamo di leggere l’articolo che il nostro fiscalista ha recentemente scritto per la rivista HA Pool Construction: HA2-16-Quagliotti.pdf
Domanda:
Un cliente mi ha detto che l’ASL locale di Perugia gli ha detto che le normative in merito alle piscine ad uso collettivo stanno per cambiare. Sapete cosa potrebbe intendere? Abbiamo in programma di adeguare la piscina di questo cliente trasformandola da privata a uso collettivo in quanto affittato gli appartamenti della struttura. Con l’occasione vorrei anche sapere quale è l’altezza massima di acqua per non avere il bagnino e a quale norma da riferimento.
Risposta:
probabilmente il funzionario ASL si riferisce al futuro testo del DDL Piscine che però è fermo in Commissione parlamentare dal luglio 2025 e non si sa se, quando e con che testo verrà trasformato in legge.
Al momento le regole in Umbria ci risulta che siano le stesse in vigore dal 2013. I testi li trova anche sul sito di Professione Acqua: Normative piscine Umbria – Progettazione, consulenza, formazione nel settore delle piscine
La risposta al quesito sull’assistente bagnanti è trattata dall’art.3 del REGOLAMENTO.
Domanda:
Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito all’utilizzo di prodotti biocidi per la disinfezione e la potabilizzazione dell’acqua destinata al consumo umano.
In particolare, desidereremmo comprendere:
se, ai fini della disinfezione e della potabilità dell’acqua, sia obbligatorio l’utilizzo di acqua ossigenata classificata come PT5, oppure se sia consentito l’impiego di prodotti classificati come PT4.
se esistono specifiche limitazioni o condizioni d’uso per l’impiego di acqua ossigenata PT4 rispetto alla PT5 nel trattamento dell’acqua destinata al consumo umano
Inoltre se esistono limitazioni o condizioni d’uso per l’impiego di ipoclorito di sodio liquido non classificato come PT5 nel trattamento dell’acqua della Piscina
Risposta:
La norma biocidi prescrive che ci sia un’autorizzazione specifica per l’utilizzo.
Per l’utilizzo in piscina é necessario utilizzare un prodotto autorizzato pt2, non vanno bene pt5 o pt4. I prodotti autorizzati pt4 possono essere utilizzati solo per superfici, attrezzature o tubazioni che vengano a contatto con prodotti per l’alimentazione, quindi potrei disinfettare vasche e tubazioni di acquedotto, ma non utilizzare poi per il trattamento dell’acqua. Per il trattamento di acqua potabile si devono usare esclusivamente prodotti autorizzati pt5, come da regolamento europeo.
Gli esperti sono a disposizione di tutti gli associati per rispondere a semplici quesiti, anche relativi a situazioni specifiche personali, a titolo gratuito. Per avere la risposta ad un quesito invia una mail a info@acquanetpiscine.it, ma prima controlla tra le numerose risposte qui sotto!

Perito Industriale, esperto di trattamento acqua e impianti