Un tentativo di analisi e di inquadramento del Rapporto ISS COVID-19 n.37_2020

In questo periodo di incertezza e di continue modifiche delle prescrizioni, di ritardi delle comunicazioni, di sovrapposizioni  legislative e di adempimenti, sono più numerose le linee guida delle piscine aperte.

La situazione è davvero molto complessa e tenteremo di fare chiarezza restando sintetici. Impresa impossibile, ma comunque dobbiamo tentare.

Partiamo dall’ultimo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) pubblicato, quello datato 17 maggio 2020. Al punto f) del comma 1 dell’art.1 è prevista la riapertura delle piscine a partire dal 25 maggio, salvo diverse disposizione delle Regioni (alcune, come la Lombardia ad esempio, riapriranno più tardi, altre come il Veneto lo faranno prima). Le condizioni per la riapertura, secondo il DPCM, sono quelle stabilite dall’Ufficio per lo Sport, che devono essere adottate dalle Regioni, singolarmente o tramite la Conferenza delle Regioni.

Trasferiamoci quindi al documento dell’Ufficio dello Sport, che il 17 maggio ancora non c’era. Verrà pubblicato due giornio dopo, il 19 maggio. Su questo documento si legge: “Le presenti Linee-Guida sono state elaborate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto della società Sport e Salute S.p.A., sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana “FMSI”. Questo documento si basa sul contributo tecnico e scientifico del Rapporto denominato “Lo sport riparte in sicurezza” trasmesso dal CONI e dal CIP al Ministro per le politiche giovanili e lo Sport in data 26 aprile 2020, redatto con la collaborazione del Politecnico di Torino, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva”. Più avanti: “Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all’allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020; b) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate (..)”. Ancora più avanti, in tema di distanza interpersonale: “mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 mt. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana”. Ancora: “Per le modalità di accesso alle piscine, che richiedono inevitabilmente l’utilizzo dei servizi igienici, spogliatoi/docce, dovrà essere predisposto personale che assicuri il rispetto delle basilari misure di igiene di tutela sanitaria, nonché di distanziamento e dovranno essere assicurate le misure predisposte dai Protocolli attuativi emanati dell’Ente sportivo di riferimento”. In ultimo: “A seguito dell’emanazione del presente documento sarà compito e responsabilità dei singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio – o, se del caso, integrare quelli già adottati – i quali, oltre alle indicazioni del presente documento, dovranno tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza”.

In sintesi, il DCPM dice: attenetevi alle Linee Guida delle Regioni e dell’Ufficio Sport, che a sua volta demanda alle federazioni di competenza, per le piscine la F.I.N.

Le Regioni provvedono lo stesso giorno del DPCM, il 17 maggio, pubblicando un documento della Conferenza delle Regioni.  Il 25 maggio la Conferenza aggiorna le linee guida e di conseguenza anche la FIN aggiorna e modifica, per la terza volta, le proprie.

Le Regioni fanno tutte un pò a modo loro, emanando ordinanze che in certi casi si discostano leggermente dalle linee guida della Conferenza delle Regioni, come ad esempio la Lombardia con l’ordinanza 555 del 29 maggio, ma diciamo che, più o meno, le linee di indirizzo sono quelle. Va detto che sia nel testo unificato della Conferenza sia nelle ordinanze delle singole Regioni vengono citati i protocolli del ISS, Istituto Superiore di Sanità.

Finita la incertezza, finalmente, si predispongono le riaperture, non senza difficoltà, quando ecco comparire l’utlima delle sorprese: il Rapporto ISS COVID-19 n.37_2020, pubblicato il 31 maggio a cura dell’istituto Superiore di Sanità, che introduce l’ennesima raccomandazione, cioè il bagnino obbligatorio nelle piscine condominiali. Ora, a prescindere dalla funzione non normativa ma bensì semplicemente indicativa che è propria dell’atto emanato, non possiamo non sottolineare la non necessità di quanto in esso previsto e soprattutto la non congruità tra quanto il bagnino è deputato a fare e le ragioni per le quali sarebbe invece chiamato ad operare in base al documento. Il bagnino è infatti responsabile della sicurezza in acqua e del mantenimento di giuste condotte all’interno della stessa, esulando da ogni suo compito quello di vigilare sul corretto rispetto delle norme anti covid nelle adiacenza  delle vasche. L’Istituto, nel tentativo di voler meglio controllare una situazione che invece sia giuridicamente che sostanzialmente deve essere rimessa al rispetto delle norme da parte degli utilizzatori, ha voluto suggerire l’inserimento di una figura che oltre ad essere de-contestualizzata rispetto alle finalità è anche inappropriata rispetto all’attività propriamente svolta in quei luoghi.

La nostra associazione ha chiesto chiarimenti suggerendo agli Organi di Governo ed agli Enti preposti, pur nel rispetto dei ruoli che sempre abbiamo manifestato, di non adottare le linee guida suggerite per la parte inerente a quanto sopra espresso.

E’ evidente che:

  • Con l’obbligo del bagnino moltissime piscine turistiche e condominiali non riaprirebbero o, se già aperte, chiuderebbero;
  • Il bagnino di fatto sostituirebbe, del tutto impropriamente, l’utilizzo della centralina nelle piscine che non hanno l’obbligo di installarla;
  • Trovare un numero così rilevante di bagnini a giugno inoltrato è assolutamente impossibile;
  • I bagnini non sono guardiani, non possono agire in continuazione (ogni due ore) per sistemare i valori di cloro e acido, non possono mettersi a discutere con i bagnanti sulla distanza tra i lettini, i bagnini controllano la vasca. Un incidente mentre un bagnino è impegnato a sistemare i lettini causerebbe una situazione di grave responsabilità.
  • Il bagnino è responsabile di quanto accade nello specchio acqueo ed anzi risulta fuorviante attribuirgli altri oneri che lo possano sviare dall’ unica funzione cui è deputato;
  • Le piscine per cui fino ad oggi non è previsto tale obbligo sono dispensate per ragioni intrinseche alla loro struttura ed alla natura dell’attività svolta, elementi entrambi che non sono mutati a seguito del Covid 19.

Fortunatamente nessuna Regione al momento  ha normato in linea con la circolare e l’augurio della nostra Associazione è che nessuna lo faccia. Noi siamo i primi a voler rispettare le regole ma si deve anche capire che una regola è tale se idonea alla protezione di un diritto attraverso uno strumento od una condotta consona, elemento che nella fattispecie manca completamente. Noi ci siamo e ci saremo per stare vicino alla categoria e per far rispettare tutti i diritti, anche quelli di chi con le piscine vive e lavora seriamente ed in modo duro.

 

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