Negativa la risposta ad una richiesta di AcquaNet

Per stabilire se e quali incentivi siano ammissibili nel campo energetico, l’Agenzia delle Entrate si è affidata ad ENEA, che ha istituito una “Task Force detrazioni fiscali e normativa per l’efficienza energetica”, con sede a Roma, sito: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html

A questa pagina si scpiega che Possono essere richieste informazioni o chiarimenti su problematiche tecniche e procedurali relative alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica sugli edifici e su problematiche legate all’invio all’ENEA della comunicazione obbligatoria per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

AcquaNet ha inviato in data 7 febbraio 2020 un quesito relativamente alle coperture delle piscine, che, a nostro parere, potrebbero essere fiscalmente agevolabili in quanto in grado (se rispondenti ai requisiti della Norma UNI 11718-2018 in termini di efficienza energetica) di far risparmiare calore.

Di seguito lo scambio di mail.

Buongiorno,

Siamo un’associazione di operatori nel settore delle piscine (www,professioneacquanet.it)  e dai nostri associati ci è stato posto il seguente quesito.

L’installazione di coperture  isotermiche per piscine, progettate per coprire lo specchio d’acqua della vasca, galleggianti o sospese al di sopra della superficie fino al livello del bordo vasca, così come definite al punto 3.5 e classificate al punto 4.2 (risparmio energetico)  della UNI 11718:2018 può rientrare negli interventi finalizzati al risparmio energetico soggetti alle detrazioni fiscali ?

Potete darci dei chiarimenti in merito ?

Grazie

La risposta arriva il giorno dopo:

Buongiorno,

questi incentivi non sono previsti in ecobonus e bonus casa perché si riferiscono alla riqualificazione degli edifici.

Cordiali saluti

ENEA – Task force Detrazioni fiscali e normativa per l’efficienza energetica
Via Anguillarese 301 – 00123 Roma
http://www.acs.enea.it

Quindi no agli incentivi, perchè essi (gli incentivi) si riferiscono agli edifici e (quindi) una piscina non è un edificio.

Ma noi non demordiamo, e ci riproviamo il giorno dopo, con la mail seguente, cercando di articolare un pò meglio la nostra domanda.

Buongiorno,

Il giorno 7 febbraio 2020 la vostra Spettabile organizzazione ha risposto ad una nostra richiesta:

DOMANDA
L’installazione di coperture  isotermiche per piscine, progettate per coprire lo specchio d’acqua della vasca, galleggianti o sospese al di sopra della superficie fino al livello del bordo vasca, così come definite al punto 3.5 e classificate al punto 4.2 (risparmio energetico)  della UNI 11718:2018 può rientrare negli interventi finalizzati al risparmio energetico soggetti alle detrazioni fiscali?

RISPOSTA
Questi incentivi non sono previsti in ecobonus e bonus casa perché si riferiscono alla riqualificazione degli edifici.

Ringraziandovi per la risposta, ci permettiamo di fare osservare che le piscine private si qualificano come pertinenza delle abitazioni, mentre le piscine pubbliche fanno parte di un edificio più complesso, a se stante.
Gli interventi ammessi dall’ecobonus sono espressamente individuati dai commi 344, 345, 346, e 347 della legge di 296/2006 e dall’art. 14 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni,

Il punto 346 recita:
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Le piscine rientrano quindi negli interventi ammessi nell’ecobonus.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recita:
Art. 3. Ambito di intervento
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a)    «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

Una piscina è una costruzione interrata delimitata da pareti, che confina con il terreno e con l’ambiente esterno. Se viene riscaldata, disperde il calore nell’aria e nel terreno circostante. Ancora:

3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;

Le piscine invece sono comprese, infatti:
Art. 3. Classificazione generale degli edifici per categorie.
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E’ ormai prassi consolidata utilizzare l’ecobonus per il riscaldamento delle piscine attraverso pannelli solari e pompe di calore, in sostituzione del riscaldamento tradizionale tramite caldaia.

Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo se:

1)    E’ ammissibile il ricorso alle agevolazioni per il riscaldamento delle piscine attraverso pannelli solari e pompe di calore, in sostituzione del riscaldamento tradizionale tramite caldaia, per le piscine coperte e/o scoperte, private e/o pubbliche;
2)    E’ ammissibile il ricorso alle agevolazioni per l’utilizzo di coperture isotermiche, che impediscono la dispersione di calore verso l’esterno, per le piscine coperte e/o scoperte, private e/o pubbliche.

Grazie !

La sconfortante risposta arriva, di nuovo, il giorno dopo:

Buongiorno

E’ ammissibile il ricorso alle agevolazioni esclusivamente per il riscaldamento delle piscine attraverso pannelli solari, si escludono quindi le pompe di calore per il riscaldamento dell’acqua e le coperture termiche.

ENEA – Task force Detrazioni fiscali e normativa per l’efficienza energetica
Via Anguillarese 301 – 00123 Roma
http://www.acs.enea.it

Naturalmente, tutta la documentazione originale è archiviata in Associazione.

 

Il Presidente Rossana Prola – Il Vice Presidente Valter Rapizzi