Questa volta ce l’abbiamo fatta!
Dal 1 luglio non sarà più obbligatoria la presenza dell’Assistente Bagnanti nelle piscine condominiali della Lombardia, con l’eccezione di quelle con volume oltre i mq.300 e/o profondità maggiore di mt.1,40.
L’obbligo era stato inserito con l’Ordinanza n° 566 che recepiva il rapporto covid19 n°37 del ISS provocando la mancata apertura di moltissime piscine condominiali. Il perdurare di questa prescrizione avrebbe sicuramente comportato una seria riduzione del fatturato per tutte quelle aziende ne curano la manutenzione stagionale. Per questo motivo la nostra Associazione si è immediatamente attivata attraverso i canali ufficiali canali fino ad arrivare all’abrogazione di questa e di altre prescrizioni di difficilissima applicazione.
Oltre all’obbligo di presenza dell’Assistente Bagnanti, in questo tipo di piscine, non è più necessaria la rilevazione dei parametri di Cl e pH ogni 2 ore nè l’analisi mensile chimica e microbiologica dell’acqua di vasca, restando fermo l’obbligo precedente di una analisi prima dell’apertura e una durante la stagione.
Queste le direttive previste nella nuova ordinanza, valide dal 1 luglio per le piscine condominiali in Lombardia:
● predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione e un’adeguata segnaletica;
● riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro borse personali ed evitare l’uso promiscuo di oggetti e attrezzature, quali ad esempio, palloni e materassini;
● dotare l’impianto di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani;
● calcolare la densità di affollamento in vasca con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona;
● per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone;
● assicurare una distanza di almeno 1,5 m tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), se non posizionate nel posto ombrellone, e l’utilizzo obbligatorio di teli personali;
● assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 – 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5.;
● assicurare una regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici e attrezzature (sdraio, sedie, lettini, attrezzature galleggianti, etc.);
Si raccomanda ai genitori o accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e con la loro età.
Tutte le misure devono essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
Resta fermo quanto previsto dalla DGR 17 maggio 2006 – n. 8/2552 (Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie) a proposito della presenza di assistenti bagnanti con il brevetto di salvamento da assicurare nelle sole piscine con un volume totale delle vasche superiore a 300mq e/o una profondità superiore a 1,4 mt..
Rispetto a prima nulla cambia per le altre tipologie di piscine.
Acquanet, nelle persone del Presidente, del Direttivo e degli Associati Lombardi, ringrazia formalmente la Regione Lombardia ed in particolare l’Assessore Mattinzoli per l’attenzione che ha voluto riservare al nostro comparto.
Per leggere l’ordinanza n° 573 in vigore dal 1 luglio 2020 clicca QUI
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