Richiesta la detrazione fiscale per la ristrutturazione delle piscine per le strutture turistico-ricettive

Per ora si tratta solo di un emendamento, presentato dal Senatore Sandro Biasotti di Genova, Capogruppo Forza Italia Commissione industria/turismo, coordinatore regionale Liguria di Forza Italia al Disegno di legge 1925 di conversione del c.d. DL Agosto, ma se fosse approvato avrebbe un esito di fondamentale importanza per il nostro settore.

La richiesta è quella di aggiungere, al comma 1 dell’art. 79, dopo le parole “strutture ricettive turistico-alberghiere”, le seguenti: “ivi incluseo il rifacimento, anche ai fini dell’efficientamento energetico, delle piscine”.  Viene richiesto un aumento dei fondi a dotazione di 17 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

L’articolo completo diventerebbe quindi:

Art. 79.

(Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale)

1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, ivi incluso il rifacimento, anche ai fini dell’efficientamento energetico, delle piscine, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.

2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (dotazione alla quale vanno aggiunti 17 milioni). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 114.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

 

Questo emendamento è stato inserito grazie all’azione politica della nostra associazione, in particolare attraverso l’azione attiva del nostro Presidente, Rossana Prola, che ha sponsorizzato l’emendamento presso numerose forze politiche, che ci auguriamo si uniscano a Forza Italia nel sostenerlo, così come sembra possa avvenire. Le piscine non sono più, da tempo ormai, appannaggio di pochi, ma rappresentano una componente fondamentale nella economia turistica ed il relativo comparto ne beneficerebbe, con una positiva ricaduta su economia ed occupazione.