Nessuna modifica sostanziale per per piscine nella versione del 9 giugno 2020

Non cambia quasi nulla per le piscine secondo le linee guida della Conferenza delle Regioni pubblicate il 9 giugno 2020.

l’unica modifica in tutto il paragrafo riguarda il campo di applicazione, trasformato come segue:

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l’uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l’attività natatoria, alle quali trova applicazione quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.

In sostanza, è stato recepito quanto richiesto dalla lettera inviata alla Conferenza ed alla Presidenza del Consiglio da AcquaNet e da ANESV (relativamente ai parchi acquatici) e cioè di non modificare quanto già disposto per le piscine e di escludere dal campo di applicazione le piscine dei parchi acquatici nelle quali non si svolge attività di balneazione. Alle piscine dei parchi acquatici si sono aggiunte quelle inserite nelle strutture ricettive dove non sia consentita l’attività natatoria.

DocConferenza. 2020-06-09 DOC.CR.P.01)-Linee-guida-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-produttive-ricreative