Il Perossido di Idrogeno è stato inserito nella lista dei precursori esplosivi.
Il Regolamento UE n. 98/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 prevede l’impossibilità di acquisto, uso e detenzione di alcune sostanze denominate “precursori esplosivi”. Il Perossido di Idrogeno, nelle concentrazioni superiori al 12%, è il primo elemento nella lista. Per “precursori esplosivi” si intendono quelle sostanze che possono impropriamente essere utilizzate per la fabbricazione di ordigni e conseguentemente il provvedimento UE rientra tra le azioni anti terrorismo.
Il Ministero dell’Interno Italiano ha a sua volta inserito l’elenco dei precursori esplosivi, Perossido di Idrogeno compreso, in una sua circolare (scaricala qui) che ribadisce il divieto di “messa a disposizione” del perossido in concentrazioni superiori al 12% p.p., concentrazione spesso ampiamente superata nei prodotti per il trattamento delle acqua di piscina. La circolare ministeriale vieta qualunque “fornitura a pagamento o gratuita” di queste sostanze ai privati. Il provvedimento UE prevede anche l’obbligo di denuncia in caso di furti o sparizione di queste sostanze.
La nostra Associazione, che si è già attivata per trovare una formula che consenta di proseguire nella vendita dell’acqua ossigenata ai privati, invita per i propri Associati all’assoluto rispetto di Regolamento Europeo e della Circolare Ministeriale.